TRIBUNALE DI IVREA 
                           Sezione penale 
 
    Il  Tribunale  in  composizione  collegiale   nelle   persone dei
magistrati: dott. Elena Stoppini Presidente, dott. Carlotta Pittaluga
giudice, dott. Claudia Gemelli giudice. 
    Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale  dell'art.  456,
comma 2  del  codice  di  procedura  penale,  proposta  dalla  difesa
dell'imputato all'odierna udienza, nella parte in cui non prevede che
il decreto di  giudizio  immediato  debba  contenere  l'avviso  della
facolta' dell'imputato di presentare  istanza  di  messa  alla  prova
entro i termini di cui  all'art.  464-bis,  comma  2  del  codice  di
procedura penale, osserva: 
        1) nei confronti di Z. P.  S.  e'  stato  emesso  decreto  di
giudizio immediato in data 26 ottobre 2016 per il delitto di cui agli
articoli 73, commi 4, 5 e  80,  comma  1,  lettera  a),  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   309/1990.   All'odierna   udienza
l'imputato ha depositato richiesta  di  messa  alla  prova  allegando
richiesta di elaborazione al programma trasmessa all'UEPE in data  11
gennaio 2017; 
        2) rilevanza della questione:  sulla  base  della  disciplina
vigente l'istanza dovrebbe essere  dichiarata  inammissibile  perche'
tardiva (art. 464-bis, comma  2  del  codice  di  procedura  penale).
Trattandosi infatti di giudizio immediato, l'istanza  di  messa  alla
prova avrebbe dovuto essere  proposta  a  pena  di  inammissibilita',
entro il termine di quindici giorni dalla  notifica  del  decreto  di
giudizio immediato.  Tuttavia,  qualora  l'eccezione  dovesse  essere
accolta, l'imputato sarebbe in termini  per  richiedere  l'ammissione
alla messa alla prova, ravvisandosi  un  oggettivo  collegamento  tra
l'omissione dell'avviso ed iI mancato esercizio  delle  facolta'  cui
l'avviso e' finalizzato. La questione ha pertanto indubbia  rilevanza
rispetto all'esito dell'odierno procedimento; 
        3) non manifesta  infondatezza:  come  chiarito  dalla  Corte
costituzionale con la sentenza n. 201 del 21 luglio 2016 in  tema  di
decreto  penale  di  condanna,  «la  richiesta  di  riti  alternativi
costituisce anch'essa una modalita', tra  le  piu'  qualificanti,  di
esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza si  e'  ritenuto  che
l'avviso  all'imputato  della  possibilita'  di  richiedere  i   riti
alternativi costituisca una garanzia essenziale per il  godimento  ad
un diritto della difesa ...  Il  complesso  dei  principi  ...  sulle
facolta' difensive per la richiesta di riti  speciali  non  puo'  non
valere anche per il nuovo  procedimento  di  messa  alla  prova.  Per
consentirgli di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive
occorre pertanto che all'imputato, come avviene per  gli  altri  riti
speciali, sia dato avviso della facolta' di richiederlo».